Art. 3.
(Classificazione delle DO e delle IGT).

      1. Le DO con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, sono classificate in:

          a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

          b) denominazioni di origine controllata (DOC).

      2. I mosti ed i vini possono essere designati con le seguenti sigle: DOCG, DOC e IGT.
      3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD). Le definizioni dell'Unione europea sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane. I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti:

          a) vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD) come regolamentati dall'Unione europea;

 

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          b) vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (VLQPRD);

          c) vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate (VFQPRD).

      4. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono figurare rispettivamente sull'etichettatura dei vini a DOCG e a DOC prodotti nella provincia di Bolzano.
      5. La menzione «IGT» può essere sostituita dalla menzione «Vin de pays» per i vini prodotti in Valle d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione «Landwein» per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.